Anno 2013
Commissione Diritto Fallimentare
(Coordinatore avv. Biancamaria Sparano – Vice-Coordinatore avv. Paolo Trapanese)
III CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FALLIMENTARE
La Normativa attuale, Problematiche Generali e Prospettive Attuative

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Avv. Ilaria Malagrida

Avv. Livio Persico – Dott. Gabriele Chiosi

Le fonti giudiziare

L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 cd. Decreto sviluppo bis convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.

L’art. 1, comma 19 della Legge di stabilità 2013 Legge n. 228/2012 che ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 17 D.L. 179/2012 .

Novità nel fallimento

  1. Novità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento:
    modifiche dell’art. 15 L.F.
  2. Novità nelle comunicazioni del curatore:
    introduzione dell’art. 31-bis L.F.
    modifiche dell’art. 92 L.F.
  3. Novità nelle relazioni del curatore:
    modifiche dell’art. 33 L.F.
  4. Novità nella verifica del passivo e nella ripartizione dell’attivo:
    modifiche dell’art. 92 L.F.
    modifiche dell’art. 101 L.F.
    modifiche dell’art. 110 L.F.
  5. Novità nel rendiconto del curatore:
    Modifiche dell’art. 116 L.F.

Novità nel procedimento per la dichiarazione di fallimento

L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al III comma dell’Art. 15 Procedimento per la dichiarazione di fallimento:
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Entrata in vigore e applicazione

L’art. 17 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.
ha stabilito che la modifica al procedimento pre-fallimentare si applica ai procedimenti che verranno introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

Novità nelle comunicazioni del curatore

L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto l’Art. 31-bis Comunicazioni del curatore.
I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
II. Quando è omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
 III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

Si applica a tutte le procedure dichiarate dopo il 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione).
Per le procedure già pendenti alla data del 19 dicembre 2012 bisogna verificare se sia stata effettuata o meno la comunicazione ai creditori di cui agli artt. 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

  • Per le procedure in cui, alla data del 19 dicembre 2012, non sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 19 dicembre 2012.
  • Per le procedure in cui, alla data del 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013.

Obbligo di comunicazione della PEC del curatore ai creditori per le “vecchie” procedura

Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Obbligo di comunicazione della PEC del curatore al registro delle imprese

L’art. 1, comma 19 della Legge di stabilità 2013 Legge n. 228/2012 ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 17 D.L. 179/2012 (Decreto sviluppo bis):
Il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla propria nomina, deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per l’iscrizione al Registro Imprese.
La comunicazione è obbligatoria per i fallimenti dichiarati dopo il 1° gennaio 2013.

Costi della comunicazione della PEC del curatore al registro delle imprese

Con nota n. 17980 del 4 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che:

  • se la sentenza di fallimento non autorizza l’impresa all’esercizio provvisorio dell’attività il curatore comunica la propria PEC in sostituzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa (se già iscritto nel registro imprese).
    In questo caso l’adempimento è esente da imposta di bollo e da diritto di segreteria.
  • se la sentenza di fallimento non autorizza l’impresa all’esercizio provvisorio dell’attività il curatore comunica la propria PEC in sostituzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa (se già iscritto nel registro imprese).
    In questo caso l’adempimento è esente da imposta di bollo e da diritto di segreteria.

Riepilogo dei costi

per il curatore fallimentare:

  • se con la sentenza di fallimento non viene autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività dell’impresa:
    – Bollo ESENTE;
    – Diritti di segreteria € 0,00
  • se con la sentenza di fallimento viene autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività dell’impresa:
    – Bollo ESENTE;
    – Diritti di segreteria € 10,00

Per il commissario giudiziale nominato a norma dell’art. 163 del R.D n. 267/1942.

Per il commissario liquidatore e per il commissario giudiziale
nominati a norma dell’art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999
– Bollo: € 65,00 per società di capitali;
– € 59,00 per società di persone;
– € 17,50 per imprese individuali
– Diritti di segreteria: € 30,00

Novità nelle comunicazioni del curatore

La comunicazione di creditori ex art. 92 L.F.

L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha modificato l’ Art. 92 Avviso ai creditori ed agli altri interessati
ll curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell’articolo seguente;

La comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F.

2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Altri obblighi di comunicazione telematica del curatore

L’art. 17 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 ha aggiunto al V comma dell’Art. 33 Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.
Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
I rapporti riepilogativi semestrali delle attività svolte, trasmessi dal curatore al C.d.C., devono essere altresì trasmessi a mezzo pec nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale da parte del C.d.C. assieme alle eventuali osservazioni del Comitato, a tutti i creditori e a tutti i titolari di diritti sui beni.

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti.
Vigenza:
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
(L. 17/12/2012 n. 221 – G.U. 18/12/12 – entrata in vigore 19/12/12)

19 dicembre 2012:

  • Se, a quella data, il curatore non ha inviato le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si applica la nuova normativa.
  • Se, a quella data, il curatore ha già inviato le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. si applica la nuova normativa a partire dal 31/10/2013.

Norme Interessate: Commi 4 e 5 art. 17 D.L. 18/10/2012 n. 179 – norme attuative.

Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti
Comunicazioni del curatore/creditori

  • Art. 31 bis L.Fall.
    Tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pone a carico del curatore sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata.
    Se il soggetto con cui si deve comunicare non ha PEC (ed è tenuto ad averla) o i messaggi PEC non riescono a giungere a questi, le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria
  • Art. 92 L.Fall.
    Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 all’indirizzo di PEC, in alternativa in qualunque altro modo possibile (racc a/r, telefax),
    PEC destinatario: deve risultare da Registro delle imprese o da Indice nazionale indirizzi PEC.
  • Art. 95 -97 L.Fall.
    Il Curatore deposita in cancelleria ed invia progetto di stato passivo a tutti i creditori entro 15giorni dall’udienza di verifica;
    Il Curatore invia lo stato passivo esecutivo immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività.

Applicazione pratica nuove norme

Per non intasare la PEC del professionista è consigliato aprire una casella per ogni procedura.

Step 1 – invio comunicazioni
Il curatore invia le comunicazioni ex art. 92 L.Fall. tramite PEC o con qualunque altro mezzo.La comunicazione deve contenere l’invito a presentare il ricorso per ammissione al passivo/rivendica per via telematica indicando la PEC del curatore o della procedura. Il Creditore/rivendicante ha l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC tramite cui comunicare con la curatela.

Formazione del ricorso

In mancanza di una puntuale specifica, analizzando la relazione accompagnatoria, si evince che il ricorso va formato:

  • elettronicamente e con firma digitale (da considerare in formato .p7m) (art. 21 CAD).
  • in forma cartacea, redatto nella forma classica, sottoscritto e scansionato (art. 22 CAD).

“E’ specificamente previsto che il ricorso, presentato anche dalla parte personalmente, sia formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per essere trasmesso direttamente all’indirizzo PEC del curatore indicato nell’avviso di cui all‟articolo 92 come novellato…Il riferimento all‟art. 22 comma 3 D. Lgs. 82/05 consente a qualunque creditore di formare una domanda di ammissione su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e poi spedirla autonomamente (se munito di un indirizzo di posta elettronica certificata)…l’art. 22, comma 3, D.Lgs 82/05 prevede una modalità di formazione del documento digitale in tutto assimilabile al telefax, perché consente di trasformare in formato digitale un documento che è nato in forma analogica e, quindi, di inviarlo telematicamente”

Ricezione dei ricorsi

Step 2 – I ricorsi devono pervenire via PEC sulla pec della procedura (o del professionista). Il curatore è tenuto a conservare sia il messaggio di posta che gli allegati per due anni dalla chiusura della procedura.

Archivio ricorsi

Step 3 – La cartella di ogni creditore deve contenere il ricorso con tutti i documenti allegati ed il/i file della PEC con cui li si è ricevuti.

Elenco domande – redattore atti

Step 4 -L’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo vanno inviate al Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC).

  • È necessario munirsi di un “redattore atti” che permetta di formare tutti gli atti richiesti dal sistema informatico ministeriale nel modo corretto.
  • I redattori ad oggi in commercio consentono di gestire il fallimento quasi completamente in automatico. Conviene inserire in questi tutti i dati relativi ai creditori/rivendicanti, ai crediti ai domiciliatari di questi ultimi in quanto il programma aiuterà e ridurrà le tempistiche delle singole azioni del curatore.

Progetto di stato passivo

Step 5 – I redattori atti, se utilizzati con tutte le funzioni disponibili, predispongono in automatico il modello di progetto di stato passivo.

Invio al SIECIC

Step 6 – Le trasmissioni tra la cancelleria, ovvero il software ministeriale (SIECIC) ed il curatore avvengono tramite PEC.
La PEC con cui il Curatore invia il file deve contenere necessariamente 2 file.

  • L’atto che si vuole inviare in formato PDF firmato digitalmente tramite creazione di busta in formato . p7m
  • Un file .xml contenente le informazioni presenti nel file PDF ma elencate in modo che il software SIECIC possa riconoscerle ed automaticamente aggiornarsi.

Deposito in cancelleria

Step 7 – Presso il Tribunale di Napoli l’elenco delle domande ed il progetto di stato passivo dovrà essere depositato con due DVD.
Questi dovranno contenere tutte le cartelle dei creditori (relative alle domande ed allegati) ed il progetto.
Dovranno essere accompagnati da una nota di deposito cartacea ove deve essere indicato cosa è contenuto nei DVD ed una copia (cartacea) del progetto. Il progetto di stato passivo deve essere inviato, con gli stessi termini del deposito in cancelleria, via PEC a tutti i creditori che potranno presentare osservazioni ed integrazioni documentali fino a 5 giorni prima dell’udienza di verifica, sempre via PEC.

Udienza di verifica

Step 8 – Ancora dubbi vi sono sull’udienza di verifica in ordine alle domande in formato digitale. Soluzione migliore sembrerebbe essere quella di dotarsi di due PC per permettere di visionare le domande contemporaneamente sia al GD che al curatore.

Step 9 –  stato passivo esecutivo.
Dichiarato esecutivo lo stato passivo il curatore deve depositarlo in cancelleria a mezzo altri due DVD contenenti tutte le osservazioni e le integrazioni documentali.
A tal fine conviene salvare in una cartella “Osservazioni” tutte le integrazioni ed osservazioni. All’interno della cartella conviene seguire lo stesso metodo delle domande creando una sottocartella per ogni creditore che ha presentato osservazioni/integrazioni.
Ogni sei mesi, dopo il deposito della relazione ex art. 33 L.Fall. Il curatore è tenuto a depositare una relazione sullo stato della procedura inviarne una copia al CdC che può presentare osservazioni. la relazione semestrale unitamente alle osservazioni va inviata via PEC ai creditori.

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

  • Introduce modifiche alla gestione dei fallimenti.

Comunicazione Curatore/Cancelleria.
Il curatore nel trasmettere le domande di ammissione, di rivendica, il progetto e lo stato passivo esecutivo alla cancelleria fallimentare deve rispettare gli standard tecnici previsti dal Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC).
Qualunque trasmissione dal Curatore alla cancelleria fallimentare deve avvenire dalla PEC di questi alla PEC del Tribunale.
Il Curatore deve risultare nella propria carica dal sistema informatico, altrimenti questo non lo riconoscerà nella propria qualifica e non riceverà gli atti inviati
(dovrà quindi essere stato nominato e dovrà aver accettato la nomina).

  • Comunicazioni – riepilogo

Il creditore è onerato:
di inviare le domande di ammissione al passivo e di rivendica tramite PEC al curatore;
di formare il ricorso come previsto dagli artt. 21 e 22 del CAD
di inviare osservazioni ed in generale ogni comunicazione al curatore tramite PEC.

Il curatore è onerato:

  • della comunicazione al registro delle imprese del proprio indirizzo di PEC entro 10 giorni dalla nomina;
  • della ricezione delle domande;
  • della conservazione delle domande;
  • della trasmissione delle domande al sistema ministeriale di PCT per le procedure (SIECIC);
  • della trasmissione del progetto e poi dello stato passivo esecutivo tramite PEC a coloro che ne hanno diritto.

In particolare tutte le comunicazioni che avvengono elettronicamente devono rispettare la legislazione vigente in materia di Trasmissione e formazione del documento elettronico.

Formazione del documento informatico/trasmissione al SIECIC:

problemi pratici:

  • il software ministeriale acquisisce PEC non più grandi di 30 MB (allo stato è impossibile inviare gli allegati ai ricorsi);
  • Il software ministeriale ed i redattori atti non considerano la (frequente) modifica di proposta della curatela che avviene a seguito delle osservazioni ed integrazioni documentali prima dell’udienza di verifica ex art. 95 II comma L.Fall. e pertanto considerano unicamente quella formulata al deposito del progetto di stato passivo;
  • la comunicazione tra il curatore ed il SIECIC può avvenire solo tramite la PEC personale del curatore, quindi nell’ipotesi in cui questi vuole creare una PEC apposita per il fallimento il redattore deve prevedere l’utilizzo di due distinte caselle (una pubblica per la ricezione e quella personale del curatore).

Formazione del documento informatico

Il documento informatico è redatto ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni (codice dell’amministrazione digitale – CAD).
Gli articoli 20-21-22 del CAD disciplinano la redazione del documento informatico
(Il nuovo articolo 93 L.Fall. prevede che il ricorso sia formato a norma di questi articoli).

Art. 20 CAD
Il documento informatico è quello formato secondo le regole tecniche del CAD previste dall’art. 71.
Art. 21 CAD
Il documento informatico essere formato secondo le norme del CAD (art. 20) può essere firmato digitalmente  In tal caso il documento ha l’efficacia prevista dall’art. 702 c.c.
Art. 22 CAD
Le copie di documenti analogici (documenti scannerizzati), se formati come da regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria degli originali.

Regole tecniche previste dall’art. 71 CAD

L’agenzia per l’Italia digitale (DigitPA) deve stabilire le regole tecniche, le quali vengono poi adottate con decreto ministeriale.
Ad oggi vi è solo la bozza, inviata al Ministero della pubblica amministrazione, in attesa di schema del DPCM.
Il software ministeriale SIECIC riceve solo file in formato PDF firmati digitalmente tramite creazione di busta in formato .p7m.
Questo è il sistema che ad oggi è obbligatorio per le comunicazioni con le cancellerie.