
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico
COMMISSIONE DI STUDIO SULLE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Seminario “Aspetti problematici delle custodie giudiziarie”
L’Ordine di Liberazione
Principali adempimenti:
- Richiesta copie esecutive del decreto di liberazione ex art. 560 c.p.c.
- Redazione dell’atto di precetto
- Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
- Redazione del preavviso di sfratto
- Conferimento incarico all’Ufficiale giudiziario
La formula esecutiva – art. 475 c.p.c.

La richiesta copie esecutive
- Il numero di copie da richiedere è sempre commisurato al numero di soggetti che sono interessati alla procedura esecutiva.
- Originale del provvedimento numero di copie conformi pari al numero di soggetti interessati alla procedura di liberazione.
L’atto di precetto
Art. 480 c.p.c.
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità:
- l’indicazione delle parti;
- l’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante;
- l’intimazione ad adempiere entro 10 giorni;
- il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 605 c.p.c.
Il precetto per consegna e rilascio di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
La notifica del titolo esecutivo e del precetto
La notifica può essere richiesta consegnando l’originale del titolo esecutivo e del precetto all’Ufficio notifiche di qualsiasi Tribunale: non si è obbligati a richiedere la notifica all’Ufficio notifiche del Tribunale dove si trova l’immobile.
E’ però consigliabile richiedere la notifica presso l’Ufficio notifiche del Tribunale del luogo di residenza del debitore.
Art. 143 c.p.c.
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
- Richiesta di un certificato di residenza del soggetto il cui domicilio risulta sconosciuto.
- Allegazione del certificato di residenza in calce all’originale dell’atto con nuova relata di notifica.
- Richiesta di notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
Il preavviso di sfratto
Il preavviso di sfratto è un atto dell’ufficiale giudiziario ma che viene redatto dal professionista, con il quale l’Ufficiale giudiziario comunica al debitore e/o all’occupante la data del primo accesso presso l’immobile, al fine di dare esecuzione al provvedimento del Giudice.
Il conferimento dell’incarico all’Ufficiale giudiziario
Il conferimento va effettuato presso l’Ufficio esecuzioni del Tribunale del luogo dove si trova l’immobile.
- Originale del provvedimento di liberazione notificato
- Originale dell’atto di precetto notificato
- Preavviso di sfratto: originale numero di copie pari al numero di soggetti interessati alla procedura di liberazione

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